Statuto

Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

  1. È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “Gioachino Orchestra APS”.
  2. L’Ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale ed ha durata illimitata.
  3. L’Associazione ha sede legale in Mercatello sul Metauro (PU), piazza San Francesco n. 6, presso il Museo di San Francesco. L’eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Scopi)

  1. L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettando i diritti inviolabili della persona.
  2. Ha lo scopo precipuo di promuovere la pratica della musica, nonché la conoscenza e la diffusione della cultura musicale.

Art. 3 (Attività)

  1. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati sono:
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (punto d – art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (punto i – art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017).
  1. Tali attività saranno svolte mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
  • Organizzare e gestire un’orchestra, ensemble strumentali e vocali giovanili, promuovendo la formazione, diffusione e condivisione della cultura musicale in tutte le sue forme;
  • Favorire l’attività della musica d’insieme, volta alla crescita e allo sviluppo dei giovani musicisti;
  • Incentivare la partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani, alle attività culturali, musicali, teatrali e artistiche, incontri e visite;
  • Valorizzare il territorio attraverso la realizzazione di eventi culturali in luoghi storicamente, artisticamente e umanamente significativi;
  • Promuovere l’interazione tra la musica e gli altri linguaggi artistici, quali letteratura, danza, arti figurative, teatro e cinema;
  • Organizzare o partecipare ad eventi finalizzati alla conoscenza e alla pratica esecutiva della musica e dell’arte in genere, quali concorsi, convegni, corsi, rassegne e spettacoli;
  • Collaborare con artisti, musicisti, enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, associazioni musicali, teatrali e artistiche con finalità analoghe o in sintonia con quelle dell’Associazione, nell’allestimento di eventi nei quali la musica, anche affiancata ad altre forme d’arte, possa trasmettere messaggi di sensibilizzazione sociale o culturale;
  • Svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata ma comunque collegata alle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
  1. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
  2. L’Associazione opera nel territorio della Regione Marche ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
  3. Tutte le attività non conformi agli scopi e finalità sociali di cui al presente articolo sono espressamente vietate.

Art. 4 (Associati)

  1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento, accettando il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. Coloro che partecipano alla vita associativa quali musicisti devono risultare Associati.
  3. Ci sono due categorie di Associati:
  • ordinari – coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa;
  • benemeriti – persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione;
  1. Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei.
  2. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 5 (Ammissione)

  1. Il richiedente, presenta domanda di ammissione per iscritto. In essa dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annuale. In base alle disposizioni della Legge 675/96 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto dell’Associato.
  2. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.
  3. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo che deve farlo entro 90 giorni dalla presentazione.
  4. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro degli associati.
  5. Il Consiglio Direttivo deve motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato entro 30 giorni dalla deliberazione stessa. Contro di essa l’interessato potrà proporre appello all’Assemblea Ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L’Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza garantendo il diritto al contraddittorio all’appellante.

Art. 6 (Diritti e doveri degli Associati)

  1. Gli Associati, fin dal loro inserimento nel Libro degli associati hanno diritto di:
  • essere informati sulle attività dell’Associazione;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico–finanziario, esaminare i Libri sociali secondo le regole stabilite all’art. 25;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/2017

e, purché iscritti nel Libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa da almeno TRE mesi:

  • votare in Assemblea;
  • eleggere gli Organi sociali ed essere eletti negli stessi.
  1. Gli Associati hanno il dovere di:
  • versare la quota sociale nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione nonché nei rapporti fra Associati e fra questi e gli Organi sociali.

Art. 7 (Attività di volontariato e lavoro)

  1. L’Associato, o l’eventuale volontario non associato, svolge la propria attività per l’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
  3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
  4. All’Associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
  5. L’Associazione, nel rispetto dei commi precedenti, può avvalersi di volontari associati e non associati nello svolgimento delle proprie attività e, nel caso svolgano la loro attività in modo non occasionale, iscriverli nell’apposito Registro dei Volontari e assicurandoli ai sensi del successivo art. 23.
  6. L’Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegato nell’attività non può superare il 5% del numero degli associati.

Art. 8 (Recesso ed esclusione dell’Associato)

  1. La qualità di Associato si perde per:
  • Recesso volontario, esercitabile in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e che ha effetto immediato;
  • Mancato versamento della quota associativa entro la data della prima assemblea dell’anno solare o trascorsi tre mesi da questa nel caso l’associato non vi abbia partecipato pur avendo ricevuto comunicazione dello svolgimento della stessa.
  1. L’Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto.
  2. L’Associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
  • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • gravi violazioni dei doveri statutari o aver arrecato gravi danni materiali o morali all’Associazione.
  1. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro 30 giorni dalla deliberazione.

Contro di esso l’escluso può proporre appello, entro 30 giorni dal ricevimento, all’Assemblea che dovrà svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’Assemblea si esprimerà con voto a scrutinio segreto dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Fino alla data dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’escluso si intende sospeso: può partecipare alle riunioni ma senza diritto di voto.

  1. L’Associato decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 9 (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
  • Assemblea degli Associati;
  • Consiglio Direttivo.
  • Eventuali organi di controllo e di revisione potranno essere introdotti al verificarsi delle condizioni di legge.
  1. Tutte le cariche, valide per la durata di tre anni e rieleggibili, sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
  2. L’elezione degli Organi sociali dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 10 (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
  1. Non è possibile farsi rappresentare da un altro associato mediante delega.
  2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente il luogo di incontro e l’ordine del giorno dei lavori.
  1. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quarto degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario;
  2. Discussioni e deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
  3. Nel caso di votazioni palesi l’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La videoconferenza è ammessa anche in caso di scrutinio segreto solo se lo strumento informatico utilizzato ne consenta il regolare svolgimento salvaguardando e garantendo la riservatezza del voto.
  4. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa sarà dichiarata sospesa e le decisioni prese fino alla sospensione verranno ritenute valide.
  5. Nel caso di videoconferenza l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che deve sottoscrivere il verbale assieme al segretario della riunione.
  6. I verbali dell’Assemblea sono conservati nel Libro delle adunanze.

Art. 11 (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
  2. L’Assemblea Ordinaria:
  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del D.lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli Associati;
  • approva l’eventuale regolamento interno;
  • delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte degli Organi Sociali.
  1. L’Assemblea Straordinaria:
  • delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

Art. 12 (Validità Assemblea)

  1. L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti;
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone, l’elezione delle cariche sociali o ne facciano richiesta almeno 1/10 dei presenti;
  3. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli Associati.

Art. 13 (Consiglio Direttivo)

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari, cinque o sette membri (compreso il Presidente), eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
  2. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
  3. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
  4. Per la validità delle deliberazioni necessita la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
  5. Non sono ammesse deleghe.
  6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato nel Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 14 (Compiti del Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
  2. In particolare, tra gli altri compiti:
  • amministra l’Associazione,
  • attua le deliberazioni dell’Assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
  • fissa l’importo della quota sociale annuale,
  • disciplina l’ammissione degli Associati,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati,
  • redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 (Nomine, Decadenza e sostituzione membri del Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione nomina al suo interno e a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
  2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione tra cui quelli relativi alla direzione artistica.
  3. La carica di consigliere si perde per:
  • dimissioni mediante comunicazione scritta al Consigli Direttivo;
  • perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste all’art. 8 del presente Statuto;
  • interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
  1. In caso di decadenza di uno dei membri, compreso il Presidente, per dimissioni o altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione attingendo in prima istanza alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I subentrati devono essere confermati alla prima Assemblea Ordinaria utile e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
  2. Nel caso a decadere siano oltre la metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e l’Assemblea degli Associati deve nominare il nuovo Direttivo entro trenta giorni.
  3. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art. 16 (Presidente)

  1. Il Presidente:
  • Ha la legale rappresentanza dell’Associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;
  • Convoca l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
  • Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
  1. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire delega ad altro consigliere.

Art. 17 (Organo di controllo)

  1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017.
  2. L’organo di controllo:
    • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
    • attesta che il bilancio sociale e di esercizio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  3. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le risorse economiche dell’Associazione

Art. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

  1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017.
  2. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’Associazione per l’adempire ai suoi compiti sono costituite da:
  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e di altre norme competenti in materia.

Art. 20 (Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

  1. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste;
  2. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 (Bilancio)

  1. Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
  2. È redatto ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
  3. Il rendiconto economico-finanziario contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso,
  4. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e può essere consultato da ogni Associato prima dell’approvazione.
  5. Viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 22 (Bilancio sociale)

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

Art. 23 (Assicurazione)

  1. I Volontari sono assicurati per infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 (Libri sociali)

  1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  • il Libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri Organi sociali;
  • il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo nel caso l’Associazione utilizzi Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  1. Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 45 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 26 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 27 (Norme transitorie)

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore medesimo.
  2. L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
  3. Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 19, 20 e 24), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
  4. Finché l’Associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
  • svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  • di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
  1. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal D.lgs. 117/2017, l’Associazione può beneficiare delle risorse economiche previste dalla L. 383/2000.
  1. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di:
  • impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
  • di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

lì 18 dicembre 2022

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